
“Italiani brava gente”, in Libia eravamo considerati così fino al 26 Agosto del 69, quando Gheddafi e altri ufficiali diedero il via ad un colpo di stato che depose il Re Idris I e che il 1º settembre dello stesso anno proclamò la Repubblica. Gheddafi, nominato colonnello, si mise a capo del Consiglio instaurando un regime dittatoriale e fece approvare dal Consiglio una nuova Costituzione, da lui definita araba, libera e democratica. In nome del nazionalismo arabo, egli nazionalizzò la maggior parte delle proprietà petrolifere straniere.
Fra le prime iniziative del governo di Gheddafi vi fu l'adozione di misure sempre più restrittive nei confronti della popolazione italiana che ancora viveva nella ex colonia, culminate col decreto di confisca del 21 luglio 1970 emanato per "restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori". Gli italiani furono privati di ogni loro bene, compresi i contributi assistenziali versati all'INPS e da questo trasferiti in base all'accordo all'istituto libico corrispondente, e furono sottoposti a progressive restrizioni finché furono costretti a lasciare il Paese entro il 15 ottobre del 1970.
Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale e, specificamente, del Trattato del 1956, nonché delle Risoluzioni dell’ONU relative alla proclamazione di indipendenza della Libia, che garantivano diritti ed interessi della comunità italiana. In quell’occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto compiuto, senza denunciare la violazione del Trattato del 1956 e senza nemmeno avvalersi della clausola arbitrale espressamente prevista dall’articolo 17 del Trattato medesimo.
Al rientro forzato in Italia si poneva la questione dell'indennizzo dei beni perduti, il Parlamento italiano approvò, dapprima, la legge del 6.12.1971, n. 1066, con la quale si riconosceva un acconto sugli indennizzi spettanti ai cittadini italiani per i beni perduti, con coefficienti scalari nella misura media del 15% “
in attesa di accordi internazionali”. Successivamente, i rimpatriati dalla Libia beneficiarono di leggi d’indennizzo, parziali e senza rivalutazione monetaria, promulgate in favore di tutti i proprietari di beni perduti all’estero, che, con estrema lentezza, ed anche in seguito all’instaurarsi di contenzioso giudiziale tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione italiana, sono ancora in via di applicazione. I destinatari degli iniqui provvedimenti del Governo libico, nonostante la singolarità delle vicende loro occorse, non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento specifico che, tenendo conto dei loro diritti e delle obiettive difficoltà di ottenere da parte della Libia documentazione probatoria riguardante le loro proprietà, riparasse in modo equo e definitivo le vessazioni subite.
In pratica, la misura degli indennizzi normativamente riconosciuti non sono da considerarsi congrui, sia per ciò che concerne la valutazione dei beni confiscati, sia per la difficoltà o, l’impossibilità di reperire la documentazione richiesta a supporto delle domande di indennizzo, a causa della non cooperazione della Libia.
Troppo lungo il lasso di tempo intercorso, tra l’attuazione da parte dello Stato libico delle procedure di espulsione e confisca, le leggi di indennizzo italiane, e la materiale erogazione delle somme in favore dei nostri concittadini.
Leggi che non hanno tenuto conto della rivalutazione monetaria e che avallarono i parametri di indennizzo vincolati ai prezzi correnti in Libia nel 1970! La successiva legge del 5.4.1985, n. 135 (di seguito, “legge n. 135/85”) concede un coefficiente di rivalutazione forfetaria pari allo 1,90% e la legge interpretativa del 29.1.1994, n. 98 (di seguito, “legge n. 98/94”) chiarisce che nella sorta capitale e negli interessi riconosciuti sino ad allora debba essere ricompresso anche il valore dell’avviamento dei beni, fino ad allora non riconosciuto come dovuto.
Nel luglio 1998, interveniva tra l’Italia e la Libia un accordo che, pur affrontando e risolvendo diverse “questioni aperte” tra i due Paesi, non accennava alla questione del risarcimento per i beni confiscati dalla Libia ai cittadini italiani.
Un atteggiamento che porta a ritenere come il Governo italiano abbia definitivamente rinunciato a pretendere da parte libica, ed in merito alla “questione dei rimpatriati”, il rispetto del Trattato del 1956 e ad esercitare la già ricordata clausola arbitrale, ritenendo che lo sviluppo dei rapporti bilaterali ed i grandi interessi economici collegati agli investimenti nel settore energetico e delle comunicazioni potessero valere tale sacrificio. Ragion di Stato o Mera elemosina?