Regionali: Tar Lazio; ordinanza, Dl non si può applicare
Roma, 9 marzo – Inapplicabilità del dl sulle liste nel caso Pdl Roma. Questo il passaggio fondamentale dell’ordinanza del Tar del Lazio con la quale ieri i giudici hanno respinto le richieste del Pdl di sospendere la esclusione della lista dalle elezioni regionali nel Lazio.
Il Dl che si occupa delle modalità di presentazione delle liste – si legge nell’ordinanza di nove pagine – «non può trovare applicazione» al caso specifico giacchè la Regione Lazio, con una propria legge 13 gennaio 2005 ha adottato disposizioni in materia di elezioni «esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’articolo 122 primo comma della Costituzione».
Da ciò il fatto che «a seguito della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale».
Altro passaggio dell’ordinanza del Tar è quello che fa riferimento alle modalità di presentazione delle liste elettorali. «Dalla documentazione acquisita in atti – si legge – e in particolare dalle dichiarazioni rese dai carabinieri presenti e verbalizzate dal comandante della Legione carabinieri Lazio-Servizi magistratura di Roma, si evince che al momento della scadenza delle ore 12, e della conseguente delimitazione dell’area di attesa, erano presenti per consegnare la documentazione prescritta solo quattro delegati di lista, tra i quali non figurava alcun delegato di parte ricorrente, e che solo dopo più di mezz’ora un delegato di parte ricorrente cercava di accedere alla predetta area, al fine di poter consegnare la lista e solo dopo le ore 12:30 veniva individuato all’interno dell’area di attesa un plico incustodito».
Secondo i giudici amministrativi «ai sensi della legge regionale, il competente Ufficio elettorale avrebbe comunque dovuto dichiarare non valida la lista di parte ricorrente in quanto depositata in ritardo e che, d’altro canto, parte ricorrente non allega in giudizio idonee giustificazioni del ritardo, peraltro già valutate negativamente dal medesimo ufficio elettorale su istanza di parte ricorrente».
Comunque, per il Tar, anche qualora «in via ipotetica» si volesse applicare il Dl «dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato del Pdl, che poi si allontanava, e solo alle 19:30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del Reparto dei carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo ‘mantenimentò».
La conclusione dei giudici è che «non vi è alcuna certezza, nè alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato del Pdl, che risulta aver fatto ingresso al tribunale alle 11:35 della mattina, fosse munito della prescritta documentazione e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le 12:30, contenesse la documentazione poi consegnata all’ufficio dei carabinieri alle 19:30». (Ansa)















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